Art. 3.

      1. Lo studente ha l'obbligo di esibire al personale viaggiante un tesserino di libero percorso rilasciato e firmato dal preside dell'istituto scolastico o dal rettore dell'università non oltre dieci giorni dopo l'avvenuta iscrizione ai corsi scolastici o universitari.
      2. Il tesserino di cui al comma 1 reca, oltre alle generalità complete dello studente, la sua fotografia autenticata e l'indicazione della residenza sulla base dell'apposito certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza e presentato all'atto dell'iscrizione ai corsi scolastici o universitari.